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AI Act: cosa è cambiato davvero il 2 agosto 2026

Il rinvio degli obblighi sui sistemi ad alto rischio ha fatto notizia. Quello che quasi nessuno ha detto è che gli obblighi di trasparenza sono entrati in vigore lo stesso.

Per due anni il 2 agosto 2026 è stata la data. Compariva in ogni slide di ogni convegno sull'intelligenza artificiale, con lo stesso tono con cui nel 2018 si parlava del 25 maggio. Poi, sei giorni prima della scadenza, l'Unione europea ha cambiato il calendario.

Il Regolamento (UE) 2026/1744 — l'atto che ha recepito la parte sull'intelligenza artificiale del cosiddetto Digital Omnibus — è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 luglio 2026 ed è entrato in vigore il 27 luglio, con procedura d'urgenza: tre giorni dopo la pubblicazione invece dei venti canonici. Un dettaglio procedurale che dice molto sulla fretta con cui è stato chiuso il dossier.

Il risultato, letto sui titoli dei giornali, è stato «l'Europa rinvia le regole sull'AI». Letto sul testo, è una cosa diversa e più scomoda: una parte degli obblighi è slittata di sedici mesi, un'altra parte è entrata in vigore puntualmente e riguarda molte più imprese di quelle che si consideravano coinvolte.

Cosa è slittato

Gli obblighi per i sistemi ad alto rischio autonomi dell'Allegato III passano dal 2 agosto 2026 al 2 dicembre 2027. Sono le applicazioni che l'AI Act considera più delicate perché incidono direttamente sulla vita delle persone: selezione del personale e gestione dei rapporti di lavoro, valutazione del merito creditizio, accesso ai servizi essenziali e alle assicurazioni, istruzione, identificazione biometrica, infrastrutture critiche, attività delle forze dell'ordine, migrazione e amministrazione della giustizia.

Parallelamente, gli obblighi per l'AI incorporata in prodotti già regolati dall'Allegato I — dispositivi medici, macchinari, giocattoli, veicoli — passano dal 2 agosto 2027 al 2 agosto 2028.

La motivazione dichiarata è tecnica e, va detto, onesta: le norme armonizzate CEN e CENELEC su cui si sarebbe dovuta reggere la valutazione di conformità non erano pronte. Chiedere a un'impresa di dimostrare la conformità a uno standard che non esiste ancora è un esercizio che produce carta, non sicurezza. La proposta originaria della Commissione prevedeva un meccanismo di attivazione condizionata, legato alla disponibilità effettiva degli standard; il testo finale ha preferito date fisse, che hanno il pregio di essere prevedibili.

Il punto pratico

Il rinvio non è un condono. Un sistema di selezione del personale basato su AI resta ad alto rischio: cambia solo la data entro cui dovrà essere documentato, valutato e certificato. Sedici mesi sono esattamente il tempo che serve per farlo bene, e non uno di più se il sistema va riprogettato.

Cosa è entrato in vigore lo stesso

Qui sta la parte che il dibattito estivo ha lasciato in ombra. L'articolo 50, che disciplina gli obblighi di trasparenza, non è stato rinviato: si applica dal 2 agosto 2026.

E l'articolo 50 non si applica in base alla fascia di rischio del sistema, ma in base a cosa il sistema fa. Le quattro previsioni sono elementari e per questo pervasive:

  • chi interagisce con un sistema di AI deve esserne informato, a meno che non sia palese;
  • i contenuti sintetici — audio, immagini, video, testo — devono essere marcati come tali in formato leggibile da una macchina;
  • i deepfake vanno dichiarati;
  • i testi generati da AI e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico vanno segnalati.

Tradotto: il chatbot sul sito aziendale, l'assistente che risponde ai ticket, le immagini generate per la campagna social, il riassunto automatico inviato ai clienti. Nessuna di queste applicazioni è «ad alto rischio», e tutte ricadono nell'articolo 50. L'unica concessione è un periodo di grazia di quattro mesi, fino al 2 dicembre 2026, limitato all'obbligo di marcatura tecnica dei contenuti generati e ai soli sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026.

Restano inoltre pienamente applicabili gli obblighi sui modelli per finalità generali (GPAI), in vigore dal 2 agosto 2025, e i divieti dell'articolo 5, operativi dal 2 febbraio 2025 — fra cui quello, spesso ignorato, sui sistemi che inferiscono le emozioni sul luogo di lavoro.

Le modifiche meno appariscenti

Il Regolamento 2026/1744 non si è limitato a spostare date. Tre interventi meritano attenzione perché cambiano la sostanza.

Due nuovi divieti. L'articolo 5 si allunga: sono vietati i sistemi che generano o manipolano immagini intime non consensuali e materiale pedopornografico. Per i fornitori il divieto copre anche i sistemi in cui questo esito sia ragionevolmente prevedibile e ottenibile senza modifiche tecniche significative, in assenza di salvaguardie adeguate. Il periodo transitorio scade il 2 dicembre 2026. È l'unico punto in cui l'Omnibus stringe anziché allentare, ed è anche quello con le sanzioni più pesanti: fino a 35 milioni di euro o il 7% del fatturato mondiale annuo.

Alfabetizzazione attenuata. L'articolo 4 chiedeva ai fornitori e ai deployer di garantire un livello sufficiente di competenza nel personale che usa i sistemi di AI. Ora chiede di adottare misure a sostegno dell'alfabetizzazione. La differenza sembra lessicale, non lo è: si passa da un obbligo di risultato a un obbligo di mezzi. In un contenzioso cambia chi deve dimostrare cosa.

Rilevazione dei bias. La base giuridica per trattare dati di categorie particolari al fine di individuare e correggere le distorsioni algoritmiche viene estesa da soli fornitori di sistemi ad alto rischio a tutti i sistemi di AI e ai modelli GPAI, con uno standard stretto di necessità e in linea con il parere congiunto EDPB-EDPS 1/2026. È una boccata d'aria per chi voleva testare seriamente i propri modelli e si trovava senza una base giuridica su cui appoggiarsi.

Infine, il termine entro cui gli Stati membri devono istituire le sandbox regolamentari slitta al 2 agosto 2027. Per l'Italia, che su questo fronte è in ritardo, è un anno guadagnato che sarebbe un peccato consumare.

Cosa fare nei prossimi sedici mesi

Il rinvio produce un effetto collaterale prevedibile: l'attenzione cala. È lo stesso meccanismo visto con il GDPR fra il 2016 e il 2018, con l'esito che conosciamo — una corsa disordinata negli ultimi mesi e un mercato inondato di adempimenti formali comprati a peso.

Chi vuole arrivare al 2 dicembre 2027 senza affanno ha di fronte tre passaggi, in quest'ordine.

Primo: l'inventario. Sapere quali sistemi di AI sono in uso in azienda, chi li ha introdotti, su quali dati lavorano e con quale ruolo — fornitore o deployer — cambia radicalmente gli obblighi. Nella maggior parte delle realtà che ho visto, questo elenco semplicemente non esiste, e la sorpresa più frequente è scoprire strumenti adottati da singoli reparti senza che l'IT ne sapesse nulla.

Secondo: la classificazione. Per ogni sistema, stabilire se ricade in una delle categorie ad alto rischio, se è soggetto solo all'articolo 50, o se è fuori perimetro. L'Omnibus ha introdotto una semplificazione utile: chi si autovaluta fuori dall'alto rischio ai sensi dell'articolo 6(3) può usare un set documentale ridotto invece del fascicolo tecnico completo. La decisione, però, va motivata per iscritto: è il documento che vi verrà chiesto per primo.

Terzo: la trasparenza, adesso. Gli obblighi dell'articolo 50 sono esigibili da agosto. Sono anche i più economici da soddisfare: un'informativa chiara sul chatbot, una policy interna sull'etichettatura dei contenuti generati, una riga nei contratti con i fornitori. Ore di lavoro, non mesi. Rimandarli in attesa del 2027 significa restare scoperti per sedici mesi su un obbligo che si risolve in un pomeriggio.

Una nota conclusiva, da chi si occupa anche di protezione dei dati. L'AI Act non sostituisce il GDPR: si somma. Un sistema perfettamente conforme all'AI Act può violare il Regolamento 2016/679 sul primo trattamento che effettua, e l'autorità che busserà alla porta, in Italia, sarà il Garante. Il rinvio riguarda un regolamento solo. L'altro è pienamente applicabile da otto anni.